Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 6280 del 13 settembre 2021 in tema di elezioni amministrative:
1) i pubblici ufficiali menzionati nell’art. 14 della l. 21 marzo 1990, n. 53 («Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale»), sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni delle candidature esclusivamente nell’ambito del territorio di competenza del proprio ufficio; a tal fine, l’indicazione, nella relata di autentica, del luogo di attestazione della sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell’atto pubblico;
2) ai sensi della medesima disposizione, gli avvocati iscritti all’albo non possono autenticare le sottoscrizioni allorché non abbiano previamente comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza;
3) l’istituto del soccorso istruttorio non trova applicazione nel procedimento elettorale.
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 6273 del 13 settembre 2021, è legittimo il provvedimento che esclude una lista dalla partecipazione alle elezioni comunali per l’impossibilità di ritenere valide le sottoscrizioni apposte su un foglio diverso e separato da quello recante il contrassegno di essa lista e le generalità dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere.
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 6306 del 15 settembre 2021, E’ legittima l’esclusione (“ricusazione”) di una lista di candidati al consiglio comunale, da parte della sottocommissione elettorale circondariale, poiché i moduli di sottoscrizione contenenti «le firme sono stati presentati su fogli A4 semplicemente spillati con punti ad omega fra di loro e con la lista dei candidati consiglieri, senza alcun timbro o firma di continuità tra il foglio contenente la lista dei candidati e i fogli contenenti le sottoscrizioni».