L’articolo 48 della legge regionale n. 12 del 2005, dispone che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, prevedendo altresì che nei periodi intercorrenti tra la determinazione regionale, ovvero in eventuale assenza di tale determinazione, il costo di costruzione sia adeguato annualmente, ed autonomamente dai Comuni, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Non avendo la Regione Lombardia, dopo la prima individuazione in Lire 482.300 al metro quadro con la deliberazione della Giunta n. 53844 del 31 maggio 1994, più provveduto in merito, anche per l’anno 2024 il Comune dovrebbe procedere all’adeguamento del costo di costruzione in base all’indice di variazione accertato dall’ISTAT.
In assenza di aggiornamenti regionali, il metodo che abbiamo sempre proposto è stato quello di prendere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno.
Per l’anno 2024, prendendo come riferimento l’indice ISTAT 120,00 relativo al giugno 2023, il costo di costruzione per gli edifici residenziali è pertanto determinato in euro 490,35 al metro quadro
Si ricorda inoltre che per l’anno 2024 il costo di costruzione dove essere aggiornato entro il 31.12.2023, se non si adotta l’aggiornamento entro la suddetta scadenza per tutto il 2024 si dovrà applicare il medesimo costo di costruzione vigente nell’anno 2023 (cfr. art. 48, comma 2, della L.R. n. 12/2005).
Lo schema di relazione e una bozza di determina è stata fornita per mezzo e-mail agli associati di Lega dei Comuni.