E’ stato pubblicato sulla GU n. 176 del 29/07/2022 il decreto legislativo 105/2022 con cui vengono recepite le novità contenute nella direttiva UE n. 2019/1158 in materia di work-life balance per i genitori e i prestatori di assistenza e che entrerà in vigore il prossimo 13 agosto 2022.
Esso estende anche ai dipendenti pubblici il congedo obbligatorio di 10 gg. per i padri lavoratori nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.
Aumenta a 9 mesi e fino ai 12 anni di età del bambino il periodo di congedo parentale indennizzato nella misura del 30%. Più precisamente, per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 % della retribuzione (Il CCNL del 21.05.2018 stabilisce comunque che i primi 30 gg. siano sempre retribuiti per intero).
Inoltre, i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla lettura del suddetto decreto legislativo che si allega e agli approfondimenti che ne seguiranno.