Corte dei conti: ambito applicativo dell’obbligo di copertura assicurativa ai sensi del d.lgs. n. 36/2023

17 Ottobre 2025

Data: 17 ottobre 2025
Fonte: Corte dei conti – Sezione delle Autonomie
Deliberazione: n. 19/SEZAUT/2025/QMIG


Sintesi

Con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG, depositata il 17 ottobre 2025, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha chiarito l’ambito applicativo dell’obbligo di copertura assicurativa previsto dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Dopo un’approfondita analisi, la Corte ha precisato che:

  • la copertura assicurativa può riguardare esclusivamente i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, come definite nell’allegato I.10 del d.lgs. 36/2023;
  • restano escluse dalla copertura tutte le condotte non rientranti nell’esercizio di tali funzioni, in quanto riconducibili a responsabilità amministrativa e quindi non assicurabili;
  • è nulla ogni polizza che tenti di estendere la copertura a tali condotte, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007.

Principio di diritto enunciato

«Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007.
Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.).
La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge.»


Riferimento ufficiale

Il testo integrale della deliberazione è disponibile sul sito istituzionale della Corte dei conti:
🔗 Consulta la deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG