Anticipo rinnovo contratti pubblici

18 Ottobre 2023

Come preannunciato dagli organi di stampa, è stato pubblicato (GU del 18 ottobre 2023, n. 244) il D.L. 18/10/2023, n. 145, che, all’art. 3, prevede testualmente:

Art. 3. Anticipo rinnovo contratti pubblici

(In vigore dal 19 ottobre 2023)

  1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 23.
  3. Le amministrazioni di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l’incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

Come vedete, le amministrazioni diverse da quelle statali e, quindi, anche gli enti locali, possono erogare detto incremento con le modalità e nella misura prevista per i dipendenti statali, ma con oneri a carico dei propri bilanci (come, peraltro, sempre accade per i rinnovi contrattuali).

Non è ben chiaro se la predetta possibilità potrà essere esercita anche successivamente al mese di dicembre 2023, visto che la norma prevede che tale emolumento sia “a valere sul 2024” (vedremo la legge di conversione).

Per le variazioni che consentano l’erogazione nel mese di dicembre, i tempi sono strettissimi. Esse potrebbero essere effettuate anche a valere sugli accantonamenti per i rinnovi contrattuali, se previsti nei bilanci.

Ad ogni buon conto, da quanto si comprende, il calcolo dovrebbe essere effettuato moltiplicando per 6,7 volte il valore annuo dell’IVC attualmente erogato a ciascun dipendente a tempo indeterminato. (Si vedano le relative tabelle disponibili all’URL)

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/indennit_di_vacanza_contrattuale/