Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 33/2022 del 19 aprile, che si allega, acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, è giunto alle seguenti conclusioni, rispetto allo svolgimento delle riunioni degli Organi in videoconferenza, dopo la cessazione dello stato di emergenza:
“Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni, l’Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che “gli Enti locali possano, nell’ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell’art.73 del D.L. n.18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale.
A tal fine si ritiene necessaria l’adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l’impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore“.
Circolare del Ministero dell’Interno: Consigli Comunali in videoconferenza