La RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, con nota Prot. 1580 del 05/01/2022 – U, che si allega, ha precisato, al fine di evitare dubbi interpretativi, le condizioni applicative delle disposizioni della legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), relative agli aumenti delle indennità dei Sindaci.
Con tale nota viene, in particolare, precisato quanto segue:
L’articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori e, in particolare, il comma 583 prevede che a decorrere dall’anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale.
Il successivo comma 584, al primo periodo, prevede che in sede di prima applicazione la predetta indennità di funzione è adeguata al 45 per cento, nell’anno 2022, e al 68 per cento, nell’anno 2023, delle misure indicate al comma 583. Al secondo periodo del medesimo comma è inoltre disposto che a decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure di cui al richiamato comma 583, nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza. Giova segnalare che le risorse stanziate dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione in esame (100 mln di euro per l’anno 2022, 150 mln di euro per l’anno 2023 e 220 mln di euro a decorrere dall’anno 2024) sono coerenti con l’applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell’anno 2024.