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Il Presidente dell’ANAC, con il Comunicato del 30 gennaio 2025, ha fornito chiarimenti in merito all’adozione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) per gli enti locali. Il comunicato completo è consultabile sul sito ufficiale all’URL:
https://www.anticorruzione.it/-/news.30.01.25.2025.piao.
Differimento dei termini per il PIAO e approvazione del bilancio
Per gli enti locali, il termine ultimo per l’adozione del PIAO è stato prorogato al 30 marzo 2025, a seguito del rinvio al 28 febbraio 2025 della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, come stabilito dal decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2025).
Sebbene alcuni articoli del DM n. 132/2022 (in particolare, gli articoli 7 e 8) possano apparire in contrasto, il parere espresso dall’Autorità è chiaro. Questo differimento permette di evitare sanzioni per la mancata adozione nei termini del PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).
Effetti sull’assunzione di personale negli enti locali
Un aspetto rilevante è l’impatto dell’adozione del PIAO sulle procedure di assunzione del personale. Gli enti locali che hanno già approvato il bilancio entro il 31 dicembre 2024 non possono effettuare assunzioni fino all’approvazione della sezione 3.3 – Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO, come previsto dall’articolo 10 del DM n. 132/2022.
Paradossalmente, questa limitazione non si applica agli enti locali in esercizio provvisorio, che possono effettuare assunzioni grazie a quanto disposto dall’art. 21-bis del DL n. 104/2023.
Conferma semplificata del PIAO per enti con meno di 50 dipendenti
Un ulteriore chiarimento fornito nel comunicato riguarda le amministrazioni con meno di 50 dipendenti. Per tali enti è possibile confermare, nel triennio successivo alla prima adozione, il piano programmatorio dell’anno precedente tramite un atto motivato dell’organo di indirizzo. Tuttavia, è obbligatorio adottare un nuovo piano di programmazione ogni tre anni, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM n. 132/2022.